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Affido intrafamiliare tra stranieri: come si fa?

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  • Affido intrafamiliare tra stranieri: come si fa?

    Buongiorno a tutti!
    sto cercando di capire come è meglio muoversi in una situazione un po' complessa che riguarda un ragazzino straniero,
    e spero che qualcuno qui mi possa dare qualche indicazione o informazione.

    I genitori del ragazzino vivono in un altro paese europeo ma hanno intenzione di trasferirsi in Italia nell'anno nuovo (entro l'estate, ma non è possibile definire ora quando per una lunga serie di problematiche).
    Lui si è trasferito prima del resto della famiglia, ed è stato affidato a degli zii residenti in Italia.

    In base a quello che ho letto, l'affido intrafamiliare consensuale non deve obbligatoriamente essere dichiarato alle autorità, se non si prolunga oltre i 6 mesi (è corretto?).

    Dato che non sappiamo quanto durerà in effetti questa permanenza dagli zii, e dato che i genitori sono all'estero, mi pare comunque che ufficializzare la situazione offrirebbe una maggior tutela sia agli zii che al ragazzino. (sbaglio?)

    Sempre in base a quello che ho letto, l'interlocutore per gli affidi consensuali sono i servizi sociali, e non il tribunale dei minori.
    In questo caso perٍ i soggetti sono tutti stranieri (non UE): cambia qualcosa?
    Il ragazzino inoltre non ha permesso di soggiorno (tutti gli altri, sia zii che genitori, sى): anche in questo caso, cambia qualcosa? rende necessario l'intervento del tribunale?

    grazie mille a chiunque mi potrà dare qualche indicazione (anche solo della direzione in cui cercare informazioni più chiare

  • #2
    Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
    applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto
    previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
    4 maggio 1983, n. 184, puٍ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di stu***,
    di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
    permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
    all'articolo 23.
    Articolo 32 comma 1, decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito indicato T.U., come
    modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera v), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
    Il rilascio del permesso di soggiorno è previsto nei confronti dei neomaggiorenni ai quali,
    durante la minore età,
    1. siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, oppure che
    2. siano stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In questo
    caso, è richiesta la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 bis dell'articolo 32
    e del comma 1 ter ivi richiamato.
    1. Nella prima ipotesi, l'articolo 31 commi 1 e 2 prevede la situazione del figlio minore dello
    straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante e quella del minore che
    risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardante le
    forme in cui è disposto l'affidamento familiare. Il provvedimento è adottato dal Servizio
    Sociale ed omologato dal Giudice Tutelare, se vi è il consenso dei genitori (c.d. affidamento
    consensuale), altrimenti dal Tribunale per i Minorenni (affidamento giudiziale).
    E' equiparata la situazione del minore affidato di fatto a parente entro il quarto grado,
    secondo l'articolo 9 comma 4 della legge 184/1983. Essa non ha bisogno di essere
    formalizzata in quanto è riconosciuta di per sé, ma puٍ formare eventualmente oggetto di
    un affidamento consensuale.
    Coerentemente, l'articolo 29 comma 2 dello stesso Testo Unico equipara la posizione del
    figlio a quella del minore adottato, affidato o sottoposto a tutela, ai fini del
    ricongiungimento familiare.

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    • #3
      ciao ARIS, per ora vedi se questo che ho trovato puٍ interessarti, io comunque sentirei i Servizi Sociali della zona, comunque aspetta che magari qualcun altro sà dirti qualcosa..per ora ciaoo

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      • #4
        grazie mille per le risposte, soprattutto a Bes, erano esattamente le informazioni che non riuscivo a trovare.

        Posso approfittare per un altro paio di domande?
        1- Perché i servizi "dichiarino" l'affido consensuale, è necessaria la presenza dei genitori del ragazzino?
        O puٍ essere sufficiente una dichiarazione/documento firmato da loro?

        2 - C'è il rischio che insorgano problemi relativamente alla sua presenza non regolare e senza genitori?
        O essendo comunque affidato, anche se solo di fatto, a parenti non puٍ essere considerato "minore non accompagnato"?

        garzie infinite per l'aiuto

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        • #5
          Bes, grazie infinite!

          Come prima cosa allora ora sentiremo i servizi del comune dove abitano.

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          • #6
            Ari, tienici aggiornati su come procede, puٍ essere utile ad altri, buona giornata.

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            • #7
              si, sicuramente!
              ora dobbiamo tradurre alcuni documenti, e settimana prossima potremo contattare i servizi.

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