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  • Ha fatto molto discutere la sentenza della Corte d’Appello di Torino che ha confermato l’adottabilità di una bambina allontanata dopo la nascita, 7 anni fa, ai suoi genitori biologici anziani. Il presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Famigliari, Gianluigi De Palo, mette in guardia in particolare dai tempi della giustizia: un contenzioso così lungo, infatti, provoca dei traumi sia sui bambini che sulle famiglie coinvolte. Dello stesso parere anche la psicologa Anna Oliverio Ferraris. E non mancano reazioni politiche.

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    • La giustizia dovrebbe essere più rapida, ma secondo me questa storia ha fatto tornare in auge un vecchio leit motif: i tribunali e i servizi tolgono i bambini ai genitori.
      Ieri sera mi è capitato di leggere un articolo che diceva proprio questo.
      In buona sostanza sosteneva che la maggior parte dei casi di figli tolti ai genitori è a causa dell'inadeguatezza genitoriale, poi problematiche varie (droghe, problemi caratteriali e psicologici-psichici etc....). E quindi sosteneva che essendo l'inadeguatezza genitoriale difficile da provare, molti minori vengono tolti anche ingiustamente ai genitori come nel caso genitori - nonni. In realtà, noi che ci stiamo dentro, sappiamo benissimo che non è cosى. Per questo, sostengo che nel caso genitori - nonni molte cose non sono state dette, per dare importanza solo alla questione età avanzata. Fa più scena e colpisce l'opinione pubblica.
      E' una cosa che bisognerebbe evitare: brutto leit motif. I tribunali e servizi tolgono i bambini ai genitori e le famiglie affidatarie rubano i figli ai genitori naturali..
      C'è un libro molto bello che vi consiglio di leggere: "Gli assistenti sociali rubano i bambini?" dove si parte proprio da questo concetto sbagliato da parte dell'opinione pubblica per far capire che non è assolutamente cosى.

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      • Nella Grecia della crisi economica aumentano i genitori costretti a lasciare i propri figli all'interno di una casa famiglia perché non sono in grad…

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        • Che brutta cosa

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          • Povere stelle.

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            • Dalla Camera minorile di Perugia
              La Corte d’appello di Torino conferma l’adottabilità della figlia dei “genitori-nonni”
              15 Marzo 2017 | Redazione Scientifica Il Familiarista

              Il caso. Accogliendo il ricorso per revocazione presentato dai genitori di una minore dichiarata in stato di adottabilità, la Cassazione (Cass. 30 giugno 2016, n. 13435; si veda L. Volpe, Per le adozioni dei minori non conta l'età di chi adotta, in ilFamiliarista.it) ha revocato una sua precedente sentenza e cassato la pronuncia della Corte d’appello di Torino oggetto dell’impugnazione, rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per l’esame del merito. Secondo la Suprema Corte, il Giudice di secondo grado non ha evidenziato fattori concreti idonei a integrare la fattispecie di stato di abbandono morale e materiale della minore, essendosi focalizzata solamente sull’unico episo*** di abbandono della bambina (per il quale, peraltro, i genitori erano stati assolti con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato) oltre che sull’età avanzata della coppia.

              La valutazione del merito deve riferirsi alla situazione attuale e non alle precedenti pronunce. Osserva la Corte d’appello di Torino che, nella valutazione circa lo stato di abbandono morale e materiale della minore, non puٍ non rilevarsi che, allo stato attuale, la bambina ha due genitori divenuti tali a tutti gli effetti di legge in virtù di sentenza passata in giudicato, «un nuovo cognome, una collocazione nella società, legami affettivi di tipo filiale con i genitori, consolidati in molti anni di convivenza».

              La valutazione ex novo del merito deve, secondo la Corte, considerare la situazione attuale prescindendo dalla ratio decidendi delle precedenti pronunce e riferendosi alla minore di ormai quasi 7 anni e non più alla bambina di pochi giorni allontanata ex art. 403 c.c. dai suoi genitori biologici.

              Considerato, quindi, che tra questi ultimi e la minore non vi è alcun legame, né frequentazione da molti anni e che tali legami non potrebbero essere ora avviati né è pensabile una rescissione della bambina dalla famiglia adottiva senza causare effetti traumatici nella stessa, la Corte territoriale ritiene infondato l’appello.

              L’ingerenza dello Stato è giustificata e proporzionata all’interesse del minore. Per quanto riguarda, poi, la tesi sostenuta dagli appellanti in ordine all’imputabilità allo Stato della mancata costruzione di un autentico rapporto filiale con la propria figlia biologica, allontanata «con atto arbitrario e crudele» quando aveva solo un mese e 18 giorni, la Corte d’appello ritiene debba essere condiviso il giudizio espresso nei precedenti gradi di giudizio laddove era stata affermata la sussistenza dello stato di abbandono non materiale bensى morale, dovuto all’«inemendabile inadeguatezza» dei genitori biologici, determinata da precise caratteristiche di personalità accertate con le CTU.

              Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nel suo stesso interesse, qualora ciٍ comporti un’incidenza grave e irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, nei termini definiti dall’art. 8 l. n. 184/1983. Il ricorso alla dichiarazione dello stato di adottabilità deve essere considerato soluzione estrema da esperire quando ogni altro rime*** appaia inadeguato, valutando le concrete capacità di acquisto o recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore.

              La Corte d’appello ritiene che nel giudizio di merito si siano riscontrati precisi e concordanti elementi di fatto che hanno portato alla dichiarazione di sussistenza dello stato di adottabilità valutati correttamente con l’insieme degli elementi positivi accertati. L’ingerenza dello Stato, nel caso di specie, risulta, pertanto, giustificata e proporzionata rispetto allo scopo, «tenendo a mente l’interesse della minore non già ad avere una famiglia “migliore” ma a vedersi assicurata una crescita sana, adeguata assistenza e stabilità affettiva».

              Deve, quindi, essere respinto l’appello dei genitori biologici e deve confermarsi la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino con riferimento alla dichiarazione di adottabilità della minore.

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              • San Giuseppe, padre affidatario
                Quella di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, è un'immagine potente. Talmente potente che, scrivono Johnny Dotti e Mario Aldegani in "Giuseppe siamo noi", magistrale libretto appena pubblicato dalle edizioni San Paolo, mostra come la «nobiltà di stirpe» sappia e possa trasformarsi in «nobiltà di spirito» e come la libertà sia, prima di tutto, libertà di mettersi al servizio

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                • Bisogna riuscire a scoperchiare il pentolone delle tanto amate "strutture" che poi vengono chiamate Case Famiglia ecc... Ma..dove girano tanti soldoni..è difficile che si metta mano in modo onesto!!!

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                  • lunedى
                    20 marzo 2017 Testata:
                    AVVENIRE Pagina 10
                    Genitori anziani e bimba Di chi è il vero diritto

                    sentenza di Torino Genitori . bimba e anziani D 1. . è il diritto

                    DANILO POGGIO

                    una storia che ha fatto molto discutere quella dei coniugi piemontesi Deambrosis. La coppia di Mirabello Monferrato nel 2010 aveva avuto una bimba con la fecondazione eterologa effettuala all'estero, quando lei aveva già 57anni e lui 68. Dopo qualche settimana, a causa della segnalazione di una vicina che aveva visto la piccola lasciata sola nell'auto parcheggiata davanti a casa, era stato stabilito da parte del Tribunale l'allontanamento della bambina.

                    Il percorso era proseguito con incontri tra la coppia e la minore in luoghi protetti, fino a quando il Tribunale dei minorenni ne aveva dichiarato l'adottabilità. I Deambrosis non si sono arresi, e dopo sei anni, in seguito a un ricorso straordinario, la Cassazione aveva rimandato la questione alla Corte d'Appello. Qualche giorno fa, la nuova sentenza, ancora contraria alle richieste della coppia: la bimba deve restare con la famiglia che nel frattempo l'ha adottata e con la quale ormai è cresciuta. Una decisione che ha sollevato un polverone mediatico, dividendo l'opinione pubblica in particolare sul fatto che non esiste, giuridicamente, un limite di età per essere genitori. Nel commentare la vicenda poi, in molti hanno ribadito che i Deambrosis erano stati del tutto assolti dall'accusa di abbandono di minore e che lo Stato, per una singola distrazione, non puٍ «togliere una bambina ai suoi genitori», basandosi sui pregiudizi legati alla matura età della coppia.

                    A una lettura meno superficiale, perٍ, la questione si rivela ben più complessa, come si puٍ comprendere leggendo per intero la sentenza della Corte d'appello di Torino. I giudici non hanno ovviamente deciso sulla base di un solo episo***, ma hanno fatto riferimento a una lunga serie di perizie e analisi derivanti da tutta la storia, a partire dalle pratiche di fecondazione eterologa «con riferimento allequali la coppia non ha mai voluto fornire spiegazioni o chiarimenti, neppure con riferimenti al Paese straniero nel qualesi recarono, comportamento sul quale i consulenti tecnici di ufficio hanno tratto argomenti di riflessione». Il Servizio sociale dell'ospedale e il Servizio di psicologia clinica avevano proposto un aiuto dopo il parto, ma la signora aveva rifiutato e la relazione sosteneva che «non si coglieva presenza di un immaginario materno che comprendesse un impegno di accudimerito, oltre che pratico, emotivo affettivo di un bambino». Per quanto riguarda il fatto più contestato, ovvero la piccola lasciata in auto da sola, si parla di diverse versioni fornite dai coniugi, ribadendo che «il fatto storico non puٍ essere in contestazione» con una permanenza che potrebbe essere stata «dalle 19 o 20 alle 22.30», pur ssendo «sicuramente escluso che da tale atto sia derivata responsabilità penale». Dalle perizie compilate successivamente dagli esperti in seguito agli incontri e ai colloqui, è emersa quella che viene definita «un'incapacità di fondo a capire e a farsi carico dei bisogni della bambina». La sentenza osserva che «l'età anagrafica è evidentemente un fatto oggettivo» e che «l'ingerenza dello Stato risulti giustificata e certamente proporzionata rispetto al(o scopo, tenendo a mente l'interesse della minore non ad avere una Famiglia migliore, ma a vedersi assicurata una crescita sana, adermata assistenza e stabilità affettiva». Insomma, lo Stato non deve tutelare una sorta di diritto all'essere genitore, ma deve decidere per il bene della bimba che, pur avendo «vissuto un trauma significativo sul piano relazionale è cresciuta bene raggiungendo le tappe evolutive tipiche della sua età».

                    © W PRODUZIONE RISERVATA

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                    • Ecco!! e che si arrivi a scrivere la parola fine a questa storia..la bimbba ha tutto il diritto di crescere serena.

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                      • È quanto emerge dalle prime indicazioni per l'applicazione della legge sulla continuità degli affetti, emanate in Piemonte a un anno dalla sua entrata in vigore. Qualora gli affidatari chiedessero l’adozione del minore loro affidato, nel frattempo divenuto adottabile, «dovranno presentare domanda di adozione» e il Tribunale valuterà la loro domanda «secondo la procedura ordinaria»

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                        • (...)"La continuità degli affetti poi, è scritto nero su bianco, «è un diritto del minore ove corrispondente al suo interesse», non della coppia. Se questo interesse non c’è, «non vi è ragione per provvedere alla continuità affettiva».

                          Mmmh...Vorrei proprio capire il senso profondo di questa affermazione che sfiora il paradosso...
                          Secondo questi eminenti esperti, quale bambino, dopo aver trascorso anni in una famiglia affidataria, la quale con amore, pazienza infinita e dedizione ne ha lenito le ferite dell'anima e forse anche quelle del corpo, dicevo quale bambino posto in affido preferirebbe ad un certo punto della sua vita, non potendo tornare nella sua perché dichiarato adottabile, andare in un'altra famiglia sconosciuta???
                          Non ha già sofferto abbastanza?
                          Non ha già dentro di sé la frattura profonda dell'abbandono per sperimentarne un'altro solo in nome della legge???
                          Questo "interesse" del minore, chi lo decide???
                          Gli stessi che decidono di tenere i minori in comunità fino alla maggiore età o comunque a "decantare" per benino rabbia e dolore?
                          Mio padre lo diceva sempre:《Nella vita, è tutta questione di fortuna.》
                          E se hai la sfiga di nascere nella famiglia sbagliata, poi ci pensa la legge a darti il colpo di grazia.

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                          • Bia, è terribile da dire ma questa legge sulla continuità è stato solo un principio affermato e tenuto lى per quello che riguarda l'affido.
                            Detto chiaramente, i minori dichiarati adottabili a seguito dell'affido sono pochissimi, e il legame del sangue prevale ancora molto nella visione dei giudici.
                            In base a questi due elementi il principio della continuità affettiva stride e si applica a pochissimi casi.
                            Il nostro legislatore continua ad avere paura nel formulare una legge che riformi veramente la tutela e l'interesse del minore, questa è la verità. E i giudici continuano a fare un po' come vogliono. E' vero che i casi non sono tutti uguali, ma assistiamo a sentenze sempre più creative perché manca una vera e propria riforma di una legge a tutela e interesse del minore.

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                            • da una parte bambini in affido lungo che raramente diventano adottabili, dall'altra poche applicazioni della legge 170, bella sulla carta ma solo espressione di un principio.
                              che tristezza

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                              • Originariamente Scritto da Bes
                                Buonasera ragazze, non riesco sempre ad intervenire ma cerco di leggere tutti i vostri preziosi interventi ed è tutto vero quello che scrivete sulla legge 170, ma vorrei permettermi una considerazione: è vero c'è ancora molto da fare, la strada è ancora molto lunga da percorrere e c'è ancora tantissimo da lottare, ma adesso la legge c'è ed è un primo passo. Prima la legge non c'era è occorso del tempo perchè si concretizzasse in legge e sarà necessario altro tempo e tanta tanta energia perchè diventi pratica comune la sua applicazione. VI chiedo era meglio prima quando la legge non c'era? Un primo passo è stato fatto, adesso tocca a noi cittadini fare in modo che questa legge non rimanga solo una bella legge sulla carta. E' la lotta di tutta una vita, insieme a tante altre battaglie perchè in Italia non siamo nella migliore delle realtà possibili purtroppo e sta noi con la nostra tenacia e dedizione fare in modo che ogni diritto conquistato sia non solo mantenuto, applicato ma anche migliorato!
                                La 170 ha sancito un principio e su questo non ci piove. Il problema principale sta a monte. Se li fai vivere in un limbo per anni e anni neanche si pone il problema di applicare la 170.

                                Io vedo gli otto anni di affido alle porte e non c'è possibilità che venga applicata la 170 e uno dei genitori non s'è mai visto e l'altro poche volte l'anno.

                                Se non cambia qualcosa prima , resterà lettera morta.

                                Oltretutto per la 170 devi essere a posteriori idoneo all'adozione, cioè se ti proponi devi fare tutto l'iter per ottenere una relazione positiva ai servizi. Il che da un certo di vista è assurdo. Mi affidi anni un bambino lo faccio crescere e nessuna istituzione si fa vedere e poi mi chiedi di dover dimostrare di poter essere genitore? ma dov'erano in questi anni ?

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